Responsabilità nei gruppi di imprese – Cassazione (Sezione penale II – Sentenza n. 52316/2016)

La sentenza in oggetto è di estremo interesse per la responsabilità da Decreto legislativo 231 del 2001 per gli enti che appartengono a “gruppi di imprese”.
Il riferimento è una pronuncia per Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p. – reato presupposto previsto dal Decreto legislativo 231 del 2001) in carico a un ente appartenente ad un gruppo di imprese.
La sentenza chiarisce che la “capogruppo” o l’azienda controllante può essere chiamata in causa se:

  • il soggetto che agisce per conto della controllante concorre con il soggetto che commette il reato (della controllata); la controllante abbia ricevuto un concreto vantaggio a mezzo del reato commesso dalla controllata (non è sufficiente un generico interesse di gruppo).

La sentenza ha inoltre chiarito che “sia la holding che le controllate hanno l’onere di adottare un autonomo ed adeguato modello organizzativo”.
La sentenza infine ha ribadito che l’Organismo di vigilanza non era indipendente e autonomo (era infatti composto da amministratori della controllante e dal commercialista di fiducia del Presidente della controllante).

Cosa fare:

  • Aggiornare l’analisi dei rischi in ottica di gruppo
  • Formazione interna