Recepimento della Direttiva (UE) n. 2019/1937 in materia di Whistleblowing
Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 24 del 2023 per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (comunemente nota come Direttiva Whistleblowing) e relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
La Direttiva in Sintesi
La finalità della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblower, fornendo norme minime di tutela sia nelle amministrazioni pubbliche sia nelle aziende private.
Nello specifico la Direttiva prevede che tutti gli enti pubblici debbano dotarsi di canali di segnalazione interni, con possibilità di esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti; mentre, gli enti privati con più di 50 dipendenti, nonché quelli che operano in determinati e specifici settori, indipendentemente dal numero di dipendenti, devono dotarsi di canali di segnalazione interni.
Ai sensi della Direttiva le segnalazioni possono, comunque essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni e pubblici.
La Direttiva estende le tutele a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
Lo scenario italiano
L’Italia già con la Legge 179/2017, attuando quanto previsto al tempo a livello comunitario, ha introdotto misure di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, distinguendo due standard di tutela, uno più ampio per il settore pubblico (art. 54-bis, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) e l’altro, per il settore privato, riconducibile essenzialmente all’ambito del Decreto Legislativo 231 del 2001, relativo alla responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ( artt. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater Decreto Legislativo n. 231 del 2001).
All’interno di questo scenario, il suddetto Decreto legislativo n. 24 del 2023 intende rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni con l’estensione del campo di applicazione alle aziende private con una media di più di 50 dipendenti. Nel decreto vengono, tuttavia, individuati settori, come quello finanziario, ritenuti particolarmente “sensibili” in cui la disciplina troverà applicazione a prescindere dalla soglia dell’organico aziendale mediamente occupato nell’anno precedente.
Per quanto riguarda i canali di segnalazione, invece, si prevede che le aziende interessate debbano predisporre canali interni di segnalazione in grado di garantire il massimo livello di riservatezza. Il decreto ammette infatti la possibilità di segnalazioni esterne all’ANAC (Agenzia Nazionale Anti Corruzione) a patto che sia stato utilizzato preventivamente il canale interno.
La nuova disciplina considera praticabile il ricorso all’ANAC:
• ·Laddove non sia previsto l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non sia stato attivato o se attivato sia inattendibile sul piano delle garanzie della riservatezza.
• ·Laddove effettuata la segnalazione, questa non abbia avuto seguito o ci sia l’effettivo timore che possa determinare il rischio di ritorsione.
• ·Laddove la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il decreto rafforza ulteriormente la competenza di ANAC che, infatti, diventa l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.
Entrata in vigore del Decreto
Il Decreto Legislativo n. 24 del 2023 entrerà in vigore alla data del 31 marzo 2023 sebbene, come previsto dall’articolo 24 del Decreto stesso, rubricato disposizioni transitorie e di coordinamento, è stabilito quanto segue:
• Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all’autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni normative”.
• Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecento quarantanove, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi la previgente normativa.”
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